Il Decreto “Sostegno” (Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021), all’art. 1 prevede un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.

Tale contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che nell’anno 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

Non possono beneficiare del contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del citato decreto (23 marzo 2021);
  • i soggetti che hanno attivato la Partita IVA successivamente alla predetta data (23 marzo 2021);
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR,
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Il contributo invece, spetta agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 come di seguito indicato:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

Il nuovo contributo spetta, in ogni caso, nella misura minima di mille euro per le persone fisiche e di 2mila euro per i soggetti diversi. L’importo massimo erogabile è invece, di 150mila euro.

Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei predetti requisiti sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà direttamente il processo di erogazione delle somme spettanti.

Quale ausilio per i beneficiari del contributo, l’Agenzia delle Entrate ha anche predisposto un’apposita Guida Operativa “Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” consultabile nel sito dell’Agenzia nell’area tematica “Contributi a fondo perduto” e nella sezione dedicata alle guide fiscali “l’Agenzia informa”,

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.

Le richieste andranno inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante Confcommercio Ascom, avvalendosi:

  • della piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet;
  • di un software per la compilazione e del canale telematico Entratel/Fisconline per l’invio.

Erogazione del contributo

Il richiedente può scegliere irrevocabilmente che il contributo spettante sia erogato:

  1. mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
  2. mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

 

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